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Novità fiscali 2023

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI AGENZIA DELLE ENTRATE


Possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis e 54-bis.

In particolare è stato precisato che:

  • le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità vanno rideterminate considerando la sanzione ridotta del 3% in luogo del 10%;

  • in caso di definizione agevolata delle rateazioni in corso all'01.01.2023, la rideterminazione va effettuata considerando l'importo residuo all'01.01.2023, cioè al netto delle rate già versate entro il 31.12.2022;

  • al fine dell'efficacia della definizione è tollerato un "lieve inadempimento" nel versamento di quanto dovuto ("tardività" non superiore a 7 giorni/tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva);

  • in presenza di un piano di rateazione in corso, dopo aver effettuato il ricalcolo degli importi, il pagamento prosegue secondo le scadenze previste nell’originario piano, oppure, qualora l’importo del debito (originario) non sia superiore ad € 5.000, il contribuente può beneficiare dell’estensione della rateazione fino ad un massimo di 20 rate trimestrali.

RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE

È previsto che le somme dovute a seguito di controlli da parte dell’Agenzia della Entrate (artt. 36-bis e 54-bis, ex art. 36-ter) possano essere rateizzate (a regime) in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare (in precedenza la rateizzazione era consentita per importi non superiori a € 5.000 in un massimo di 8 rate trimestrali, per importi superiori a € 5.000, in 20 rate trimestrali).

La nuova previsione è applicabile dall'01.01.2023 e, pertanto opera con riferimento:

  • alle rateazioni non ancora iniziate

  • alle rateazioni in corso all'01.01.2023



Sono annullati automaticamente, alla data del 31.04.2023, i debiti di importo residuo, all’01.01.2023, fino ad € 1.000 (importo totale comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione (ex Equitalia), da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015.


Pertanto, se nell’ambito di una medesima cartella sono compresi carichi diversi, gli stessi sono stralciati se di importo, singolarmente, pari o inferiore ad € 1.000, sebbene l’ammontare complessivo risulti superiore a tale limite.


É altresì previsto lo stralcio automatico di cui sopra, limitatamente alle somme dovute all’01.01.2023 a titolo di interessi e sanzioni, dei debiti risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della riscossione da parte degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali (trattasi, ad esempio, degli Enti locali quali Comuni, Province, Regioni e delle Casse previdenziali professionali).

Restano integralmente dovuti il capitale e le somme maturate all’01.01.2023 a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

ATTENZIONE: L’Ente creditore, con Provvedimento adottato entro il 31.01.2023 (termine ampliato al 31/03/2023), può aver disposto la non applicazione delle previsioni in esame (In tal caso potrebbe risultare consentita la “rottamazione - quater” – vedi capitolo successivo)


L’Ente creditore può adottare, entro il 31/03/2023, un Provvedimento con il quale stabilisce l’integrale applicazione delle disposizioni, con la conseguenza pertanto che lo stralcio opera anche con riferimento a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi e sanzioni.


STRALCIO SANZIONI DIVERSE

Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle riferite a violazioni tributarie e degli obblighi relativi ai contributi previdenziali, lo stralcio in esame è applicabile limitatamente agli interessi.


DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE “QUATER”)


É confermata l’introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione-quater”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’01.01.2000 al 30.06.2022.

È possibile estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione o rateale, delle somme:

- a titolo di capitale

- a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento


La definizione agevolata è consentita con riferimento a "tutti i carichi" affidati nel predetto periodo, compresi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;

  • interessati da provvedimenti di rateizzazione / sospensione;

  • già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.

Inoltre possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione (decadenza a causa di mancato / insufficiente / tardivo versamento di una delle rate previste nel piano di pagamento), i debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017 oggetto delle seguenti precedenti definizioni agevolate:

  • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 ("rottamazione" ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);

  • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 ("rottamazione-bis" ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);

  • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);

  • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica ("saldo e stralcio" ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);

  • riapertura definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).

La "rottamazione-quater" è inoltre consentita:

  • limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a violazioni tributarie e degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali;

  • per i debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell'adozione di apposite delibere entro il 31.01.2023.

DOMANDA DI ADESIONE

La domanda va presentata in via telematica entro il 30.04.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata).

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, entro il 30.06.2023, comunica al contribuente l'accoglimento o il diniego della domanda. In particolare, la comunicazione:

  • in caso di accoglimento contiene l'indicazione:

    • di quanto dovuto per la definizione;

    • della scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta del contribuente (unica soluzione / rateale) contenuta nella domanda;

    • delle informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.

  • in caso di diniego, riporta i motivi per i quali la domanda non è stata accolta.

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

  • in unica soluzione entro il 31.07.2023;

  • in un massimo di 18 rate consecutive di pari importo. In tal caso:

    • la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.07.2023 e 30.11.2023. Le restanti (16) rate, di pari importo, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Dall'01.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;

Il pagamento può essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità alternative:

  • mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;

  • mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;

  • presso lo sportello dell'Agente della riscossione.

In caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.


IL REGIME FORFETTARIO

Il regime forfetario è stato oggetto di alcune modifiche ad opera della Finanziaria 2023

La modifica principale riguarda l’aumento del limite dei ricavi/compensi di riferimento per l’accesso/uscita dal regime.

In particolare, è aumentato da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi / compensi per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività.


Possono pertanto accedere al regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente:

- hanno conseguito ricavi/compensi non superiori ad € 85.000. Tale limite è in vigore dal 2022 (per verificare l’accesso al regime dal 2023)

- hanno sostenuto spese a titolo di lavoro dipendente e per collaboratori non superiori ad € 20.000 lordi annui



Per le persone fisiche esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo, che NON applicano il regime forfetario, è previsto un regime agevolato (OPZIONALE) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un'imposta sostitutiva del 15%.

Si tratta in pratica di una "flat tax" applicabile sulla quota di reddito d'impresa/lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.

In particolare, per determinare la quota assoggettata alla Flat tax incrementale è necessario:

1. individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;

2. individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020/2022;

3. calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.

Al risultato di tale operazione va detratto il 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia). Tale differenza, nel limite di € 40.000, è assoggettata all'imposta sostitutiva del 15%.

È previsto che dovrà essere calcolato l'acconto 2024 senza tener conto delle predette disposizioni.


LOTTERIA DEGLI SCONTRINI INSTANTANEA

CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI


È stata istituita una una lotteria “istantanea”, con verifica immediata della vincita.

Per potervi partecipare, nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione, il RT deve produrre e riportare sul documento commerciale un codice bidimensionale (QR code) i cui requisiti tecnici sono stabiliti dalle nuove specifiche tecniche.

Entro il 02.10.2023 i Registratori di cassa Telematici dovranno essere aggiornati e configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria “istantanea”.

Per tale adeguamento viene riconosciuto ai commercianti un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di € 50, utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Tale credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura relativa all’adeguamento con pagamento, con modalità tracciabile, del relativo corrispettivo.


ATTENZIONE:

La lotteria istantanea non sostituisce la lotteria “differita” con estrazioni periodiche(settimanali / mensili / annuale) ma si aggiunge alla stessa.

È pertanto ancora possibile che sul documento commerciale debba essere indicato, se richiesto dall’acquirente, il codice lotteria comunicato dallo stesso al momento dell’acquisto per la partecipazione alla lotteria “differita”.



AUMENTATO LIMITE PER LA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA E LE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI


La Finanziaria 2023 ha innalzato il limite dei ricavi dell’anno precedente cui è collegata la tenuta della contabilità semplificata da parte delle imprese individuali / società di persone / enti non commerciali, con conseguente ampliamento della platea dei soggetti interessati.

In particolare per il 2023 la contabilità semplificata è consentita qualora i ricavi 2022 non siano superiori a:

· € 500.000 (in luogo dei precedenti € 400.000) per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi

· € 800.000 (in luogo dei precedenti € 700.000) per i soggetti esercenti altre attività

I nuovi limiti si riflettono anche ai fini IVA per la possibilità di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale.


CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI 1° TRIMESTRE 2023


Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica/gas naturale anche per il 1° trimestre 2023.

I nuovi crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31.12.2023.


A partire dal 1° gennaio 2023 è aumentato ad € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante.

COSTI (EQUI) TRANSAZIONI ELETTRONICHE


A decorrere dal 30.06.2022, in caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti/prestazione di servizi, anche professionali, si applica la sanzione pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

In sede di approvazione della Finanziaria è stata soppressa la previsione che disponeva l'inapplicabilità della predetta sanzione in caso di mancata accettazione di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento, di importo non superiore a € 60.

Ora, in base alla nuova disposizione, è previsto che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative:

- dei predetti soggetti tenuti all'accettazione di pagamenti tramite carta di pagamento;

- dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento;

determinino in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, al fine di:

- garantire costi derivanti dall’utilizzazione del servizio equi e trasparenti, anche in funzione dell’ammontare della singola cessione di beni / prestazione di servizi;

- evitare l’imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.

A tal fine è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate finalizzato a valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a € 30.


È prorogata fino al 31.12.2023 la norma che ha permesso agli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, durante l’emergenza Covid, la posa in opera temporanea di strutture amovibili (es. dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e senza dover rispettare l’ordinaria tempistica per la loro rimozione.



BONUS MOBILI

È stato previsto che la detrazione del 50%, da scontare in 10 rate annuali, spetta su un importo massimo di € 8.000 per il 2023 (in precedenza € 5.000) e di € 5.000 per il 2024 (come già previsto dalla Finanziaria 2022).

La spesa riguarda l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione (lavori iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente).

BONUS PSICOLOGO

È stato previsto che il c.d. “bonus psicologo” spetta a partire dal 2023 nella misura massima di € 1.500 (in precedenza € 600 per persona) ed è parametrato al valore ISEE.



RINEGOZIAZIONE MUTUI IPOTECARI


Sono riaperti fino al 31.12.2023 i termini di operatività della disciplina contenuta nel D.L. 70/2011 che consente di rinegoziare i mutui ipotecari stipulati prima dell’01.01.2023, assicurando l’applicazione, in luogo del tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.

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