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Decreto "Sostegni"

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22.03.2021 il DL 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni”.

Tra le principali novità segnaliamo quanto segue:


L’agevolazione spetta a prescindere dall’attività esercitata (non rileva più il codice Ateco), diversamente dai precedenti ristori.

I soggetti beneficiari sono i titolari di partita Iva:

- esercenti attività d’impresa

- lavoratori autonomi (sono ammessi anche i professionisti iscritti alle varie Casse Previdenziali – es. Inarcassa, Enpam, Cipag ecc.. – in precedenza esclusi)

- Enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate

L’agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari/minimi.


Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l'ammontare medio mensile del fatturato 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'01.01.2019 il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.


Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l'ammontare medio mensile del fatturato 2020. La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi 2019:


Ricavi / compensi 2019

Percentuale applicabile


non superiori a € 100.000

60%


superiori a € 100.000 e fino a € 400.000

50%


superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000

40%


superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000

30%


superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000

20%



Il contributo è comunque riconosciuto per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, per un importo non inferiore a:

  • € 1.000 per le persone fisiche

  • € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche


Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti due modalità alternative:

  • Accredito diretto sul c/c bancario intestato al soggetto beneficiario;

  • Riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (tale opzione è irrevocabile)


La scelta riguarda l'intero ammontare del contributo; non è pertanto possibile richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione.


Le domande potranno essere presentate dal 30.03.2021 fino al 28.05.2021, esclusivamente online, tramite apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.

I pagamenti dei contributi sono previsti a partire dall’ 08.04.2021.


CONDONO FISCALE CARTELLE ESATTORIALI

Il Decreto Sostegni prevede che i debiti verso l’agente della riscossione non superiori a 5.000 euro, derivanti da affidamenti effettuati dal 01.01.2000 al 31.12.2010, siano automaticamente azzerati, a condizione che il debitore abbia un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro per l’anno d’imposta 2019.

Un decreto MEF definirà le modalità attuative della norma.

ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTI PROFESSIONISTI


È previsto l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali da parte delle seguenti categorie di beneficiari:

  • Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS,

  • Professionisti iscritti a forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Casse Professionali quali Cassa forense, Enpam, ecc…)

I beneficiari godono di una riduzione misura parziale sui contributi previdenziali dovuti se per il periodo d’imposta 2019 hanno dichiarato un reddito non superiore a 50.000 Euro e se hanno subito un calo del fatturato 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al 2019.

Anche in questo caso si attende un provvedimento esplicativo al riguardo.

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