Decreto "Sostegni"
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22.03.2021 il DL 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni”.
Tra le principali novità segnaliamo quanto segue:
L’agevolazione spetta a prescindere dall’attività esercitata (non rileva più il codice Ateco), diversamente dai precedenti ristori.
I soggetti beneficiari sono i titolari di partita Iva:
- esercenti attività d’impresa
- lavoratori autonomi (sono ammessi anche i professionisti iscritti alle varie Casse Previdenziali – es. Inarcassa, Enpam, Cipag ecc.. – in precedenza esclusi)
- Enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate
L’agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari/minimi.
Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l'ammontare medio mensile del fatturato 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'01.01.2019 il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.
Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l'ammontare medio mensile del fatturato 2020. La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi 2019:
Ricavi / compensi 2019
Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000
60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000
50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000
40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000
30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000
20%
Il contributo è comunque riconosciuto per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, per un importo non inferiore a:
€ 1.000 per le persone fisiche
€ 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti due modalità alternative:
Accredito diretto sul c/c bancario intestato al soggetto beneficiario;
Riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (tale opzione è irrevocabile)
La scelta riguarda l'intero ammontare del contributo; non è pertanto possibile richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione.
Le domande potranno essere presentate dal 30.03.2021 fino al 28.05.2021, esclusivamente online, tramite apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.
I pagamenti dei contributi sono previsti a partire dall’ 08.04.2021.
CONDONO FISCALE CARTELLE ESATTORIALI
Il Decreto Sostegni prevede che i debiti verso l’agente della riscossione non superiori a 5.000 euro, derivanti da affidamenti effettuati dal 01.01.2000 al 31.12.2010, siano automaticamente azzerati, a condizione che il debitore abbia un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro per l’anno d’imposta 2019.
Un decreto MEF definirà le modalità attuative della norma.
ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTI PROFESSIONISTI
È previsto l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali da parte delle seguenti categorie di beneficiari:
Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS,
Professionisti iscritti a forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Casse Professionali quali Cassa forense, Enpam, ecc…)
I beneficiari godono di una riduzione misura parziale sui contributi previdenziali dovuti se per il periodo d’imposta 2019 hanno dichiarato un reddito non superiore a 50.000 Euro e se hanno subito un calo del fatturato 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al 2019.
Anche in questo caso si attende un provvedimento esplicativo al riguardo.
Comments