CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO/SANIFICAZIONE/ACQUISTO DPI
Per fronteggiare le conseguenze economiche-finanziarie determinate dal protrarsi dell’emergenza Covid-19,
sono state introdotte specifiche misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese. Tra gli interventi
adottati nel DL 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), il Legislatore:
- ha introdotto un credito d’imposta in relazione alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle
misure necessarie al contenimento o alla prevenzione del contagio;
- ha previsto un ulteriore credito d’imposta riferito alle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di
lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
Con la circolare 20/E del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito
ai predetti crediti d’imposta, riguardanti, in particolare, le spese agevolabili e le modalità di utilizzo dei
predetti crediti.
CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
Viene riconosciuto un CREDITO D’IMPOSTA PARI AL 60% DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2020, PER UN
MASSIMO DI € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le
misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Tale agevolazione è riconosciuta a favore:
- delle fondazioni e degli enti privati, compresi gli Enti del Terzo settore
- degli esercenti attività d’impresa/lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 1, DL
n. 34/2020, cioè (vedasi codice Ateco):
551000 Alberghi
552010 Villaggi turistici
552020 Ostelli della gioventù
552030 Rifugi di montagna
552040 Colonie marine e montane
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010 Gestione di vagoni letto
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 Ristorazione con somministrazione
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 Gelaterie e pasticcerie
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 Ristorazione ambulante
561050 Ristorazione su treni e navi
562100 Catering per eventi, banqueting
562910 Mense
562920 Catering continuativo su base contrattuale
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400 Attività di proiezione cinematografica
791100 Attività delle agenzie di viaggio
791200 Attività dei tour operator
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie viaggi nca
799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 Organizzazione di convegni e fiere
900101 Attività nel campo della recitazione
900109 Altre rappresentazioni artistiche
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202 Attività nel campo della regia
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100 Attività di biblioteche ed archivi
910200 Attività di musei
910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici
932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420 Stabilimenti termali
Le spese per le quali è riconosciuto il beneficio in esame possono essere individuate nelle due seguenti
tipologie:
- interventi agevolabili: interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie finalizzate al
contenimento della diffusione virus Covid-19 (es. interventi edilizi, acquisto arredi di sicurezza...)
- investimenti agevolabili: investimenti volti ad acquistare strumenti/tecnologie finalizzate a garantire lo
svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa (es. software/sistemi di videoconferenza…)
Il credito d’imposta in esame:
- è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24; oppure;
- può essere ceduto nel 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti.
CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI
Viene riconosciuto UN CREDITO D’IMPOSTA PARI AL 60% (FINO AD UN MASSIMO DI € 60.000 PER CIASCUN
BENEFICIARIO) DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2020 per:
- la SANIFICAZIONE DI AMBIENTI LAVORATIVI E STRUMENTI UTILIZZATI : la circolare n. 20/E dell’Agenzia
Entrate specifica che “per attività di sanificazione deve intendersi le attività finalizzate a eliminare / ridurre
a quantità non significative la presenza del virus COVID-19 sulla base di apposita certificazione redatta da
operatori professionisti sulla base dei Protocolli vigenti”; è da intendersi, pertanto, una sanificazione
approfondita dei locali effettuata da imprese abilitate per questa tipologia di attività, con l’esclusione
dell’ordinario servizio pulizia.
ATTENZIONE: le spese di sanificazione, che per specifiche attività costituiscono spese ordinarie (ad
esempio centri estetici o studi odontoiatrici), sono comunque riconosciute ai fini dell’agevolazione in
esame purché sostenute nel 2020.
- l’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI E ALTRI DISPOSITIVI atti per garantire la
salute di lavoratori / utenti:
- DPI (ad esempio, mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive, calzari) conformi ai
requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri, termoscanner,
tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla
normativa comunitaria;
- dispositivi (ad esempio, barriere, pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza
interpersonale e relative spese di installazione.
Sul punto, nella citata Circolare n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate specifica che sono agevolabili soltanto le
spese per l’acquisto di DPI certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE. A tal fine,
il beneficiario deve conservare la relativa documentazione da esibire in caso di controllo.
Sono agevolabili le spese sostenute nel 2020, anche prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del
DL “Rilancio”).
Il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA.
ATTENZIONE: nonostante il decreto indichi un credito d’imposta spettante nella misura del 60%, tale
percentuale potrà essere ridotta laddove le domande presentate dovessero superare le risorse disponibili.
Allo stato attuale, non è possibile formulare previsioni sulla percentuale che sarà concretamente concessa.
Il credito d’imposta in esame:
- è utilizzabile in compensazione tramite mod. F24, oppure
- nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020
COMUNICAZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI
Per poter beneficiare dei crediti di cui sopra, è necessario inviare un’apposita comunicazione all'Agenzia
delle Entrate per comunicare le spese agevolabili sostenute o che si prevede di sostenere.
Nel modello, infatti, va inserito l’ammontare delle spese agevolabili:
- sostenute dal 1 gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della
comunicazione;
- che si prevede di sostenere dal mese della presentazione della comunicazione fino al 31 dicembre 2020.
Per il CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO la comunicazione va presentata nel
periodo dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.
Per il CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI la comunicazione va presentata nel periodo dal
20 luglio 2020 al 7 settembre 2020.
Va ricordato che l’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento da emanare entro l’11 settembre,
determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse totali disponibili.
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