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CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO/SANIFICAZIONE/ACQUISTO DPI

Per fronteggiare le conseguenze economiche-finanziarie determinate dal protrarsi dell’emergenza Covid-19,

sono state introdotte specifiche misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese. Tra gli interventi

adottati nel DL 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), il Legislatore:

- ha introdotto un credito d’imposta in relazione alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle

misure necessarie al contenimento o alla prevenzione del contagio;

- ha previsto un ulteriore credito d’imposta riferito alle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di

lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Con la circolare 20/E del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito

ai predetti crediti d’imposta, riguardanti, in particolare, le spese agevolabili e le modalità di utilizzo dei

predetti crediti.


CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Viene riconosciuto un CREDITO D’IMPOSTA PARI AL 60% DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2020, PER UN

MASSIMO DI € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le

misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Tale agevolazione è riconosciuta a favore:

- delle fondazioni e degli enti privati, compresi gli Enti del Terzo settore

- degli esercenti attività d’impresa/lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 1, DL

n. 34/2020, cioè (vedasi codice Ateco):

551000 Alberghi

552010 Villaggi turistici

552020 Ostelli della gioventù

552030 Rifugi di montagna

552040 Colonie marine e montane

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

559010 Gestione di vagoni letto

559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

561011 Ristorazione con somministrazione

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 Gelaterie e pasticcerie

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 Ristorazione ambulante

561050 Ristorazione su treni e navi

562100 Catering per eventi, banqueting

562910 Mense

562920 Catering continuativo su base contrattuale

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

591400 Attività di proiezione cinematografica

791100 Attività delle agenzie di viaggio

791200 Attività dei tour operator

799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie viaggi nca

799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

823000 Organizzazione di convegni e fiere

900101 Attività nel campo della recitazione

900109 Altre rappresentazioni artistiche

900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900202 Attività nel campo della regia

900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

910100 Attività di biblioteche ed archivi

910200 Attività di musei

910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

932100 Parchi di divertimento e parchi tematici

932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

960420 Stabilimenti termali

Le spese per le quali è riconosciuto il beneficio in esame possono essere individuate nelle due seguenti

tipologie:

- interventi agevolabili: interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie finalizzate al

contenimento della diffusione virus Covid-19 (es. interventi edilizi, acquisto arredi di sicurezza...)

- investimenti agevolabili: investimenti volti ad acquistare strumenti/tecnologie finalizzate a garantire lo

svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa (es. software/sistemi di videoconferenza…)

Il credito d’imposta in esame:

- è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24; oppure;

- può essere ceduto nel 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti.


CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

Viene riconosciuto UN CREDITO D’IMPOSTA PARI AL 60% (FINO AD UN MASSIMO DI € 60.000 PER CIASCUN

BENEFICIARIO) DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2020 per:

- la SANIFICAZIONE DI AMBIENTI LAVORATIVI E STRUMENTI UTILIZZATI : la circolare n. 20/E dell’Agenzia

Entrate specifica che “per attività di sanificazione deve intendersi le attività finalizzate a eliminare / ridurre

a quantità non significative la presenza del virus COVID-19 sulla base di apposita certificazione redatta da

operatori professionisti sulla base dei Protocolli vigenti”; è da intendersi, pertanto, una sanificazione

approfondita dei locali effettuata da imprese abilitate per questa tipologia di attività, con l’esclusione

dell’ordinario servizio pulizia.

ATTENZIONE: le spese di sanificazione, che per specifiche attività costituiscono spese ordinarie (ad

esempio centri estetici o studi odontoiatrici), sono comunque riconosciute ai fini dell’agevolazione in

esame purché sostenute nel 2020.

- l’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI E ALTRI DISPOSITIVI atti per garantire la

salute di lavoratori / utenti:

- DPI (ad esempio, mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive, calzari) conformi ai

requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;

- prodotti detergenti e disinfettanti;

- DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri, termoscanner,

tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla

normativa comunitaria;

- dispositivi (ad esempio, barriere, pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza

interpersonale e relative spese di installazione.

Sul punto, nella citata Circolare n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate specifica che sono agevolabili soltanto le

spese per l’acquisto di DPI certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE. A tal fine,

il beneficiario deve conservare la relativa documentazione da esibire in caso di controllo.

Sono agevolabili le spese sostenute nel 2020, anche prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del

DL “Rilancio”).

Il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA.

ATTENZIONE: nonostante il decreto indichi un credito d’imposta spettante nella misura del 60%, tale

percentuale potrà essere ridotta laddove le domande presentate dovessero superare le risorse disponibili.

Allo stato attuale, non è possibile formulare previsioni sulla percentuale che sarà concretamente concessa.

Il credito d’imposta in esame:

- è utilizzabile in compensazione tramite mod. F24, oppure

- nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020


COMUNICAZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI

Per poter beneficiare dei crediti di cui sopra, è necessario inviare un’apposita comunicazione all'Agenzia

delle Entrate per comunicare le spese agevolabili sostenute o che si prevede di sostenere.

Nel modello, infatti, va inserito l’ammontare delle spese agevolabili:

- sostenute dal 1 gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della

comunicazione;

- che si prevede di sostenere dal mese della presentazione della comunicazione fino al 31 dicembre 2020.

Per il CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO la comunicazione va presentata nel

periodo dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.

Per il CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI la comunicazione va presentata nel periodo dal

20 luglio 2020 al 7 settembre 2020.

Va ricordato che l’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento da emanare entro l’11 settembre,

determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse totali disponibili.

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