Novità fiscali 2023
DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI AGENZIA DELLE ENTRATE
Possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis e 54-bis.
In particolare è stato precisato che:
le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità vanno rideterminate considerando la sanzione ridotta del 3% in luogo del 10%;
in caso di definizione agevolata delle rateazioni in corso all'01.01.2023, la rideterminazione va effettuata considerando l'importo residuo all'01.01.2023, cioè al netto delle rate già versate entro il 31.12.2022;
al fine dell'efficacia della definizione è tollerato un "lieve inadempimento" nel versamento di quanto dovuto ("tardività" non superiore a 7 giorni/tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva);
in presenza di un piano di rateazione in corso, dopo aver effettuato il ricalcolo degli importi, il pagamento prosegue secondo le scadenze previste nell’originario piano, oppure, qualora l’importo del debito (originario) non sia superiore ad € 5.000, il contribuente può beneficiare dell’estensione della rateazione fino ad un massimo di 20 rate trimestrali.
RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE
È previsto che le somme dovute a seguito di controlli da parte dell’Agenzia della Entrate (artt. 36-bis e 54-bis, ex art. 36-ter) possano essere rateizzate (a regime) in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare (in precedenza la rateizzazione era consentita per importi non superiori a € 5.000 in un massimo di 8 rate trimestrali, per importi superiori a € 5.000, in 20 rate trimestrali).
La nuova previsione è applicabile dall'01.01.2023 e, pertanto opera con riferimento:
alle rateazioni non ancora iniziate
alle rateazioni in corso all'01.01.2023
STRALCIO DEBITI A RUOLO FINO A € 1.000
Sono annullati automaticamente, alla data del 31.04.2023, i debiti di importo residuo, all’01.01.2023, fino ad € 1.000 (importo totale comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione (ex Equitalia), da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015.
Pertanto, se nell’ambito di una medesima cartella sono compresi carichi diversi, gli stessi sono stralciati se di importo, singolarmente, pari o inferiore ad € 1.000, sebbene l’ammontare complessivo risulti superiore a tale limite.
STRALCIO CARICHI ENTI DIVERSI (CASSE PROFESSIONALI, COMUNI, PROVINCE…)
É altresì previsto lo stralcio automatico di cui sopra, limitatamente alle somme dovute all’01.01.2023 a titolo di interessi e sanzioni, dei debiti risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della riscossione da parte degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali (trattasi, ad esempio, degli Enti locali quali Comuni, Province, Regioni e delle Casse previdenziali professionali).
Restano integralmente dovuti il capitale e le somme maturate all’01.01.2023 a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
ATTENZIONE: L’Ente creditore, con Provvedimento adottato entro il 31.01.2023 (termine ampliato al 31/03/2023), può aver disposto la non applicazione delle previsioni in esame (In tal caso potrebbe risultare consentita la “rottamazione - quater” – vedi capitolo successivo)
L’Ente creditore può adottare, entro il 31/03/2023, un Provvedimento con il quale stabilisce l’integrale applicazione delle disposizioni, con la conseguenza pertanto che lo stralcio opera anche con riferimento a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi e sanzioni.
STRALCIO SANZIONI DIVERSE
Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle riferite a violazioni tributarie e degli obblighi relativi ai contributi previdenziali, lo stralcio in esame è applicabile limitatamente agli interessi.
DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE “QUATER”)
É confermata l’introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione-quater”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’01.01.2000 al 30.06.2022.
È possibile estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione o rateale, delle somme:
- a titolo di capitale
- a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento
La definizione agevolata è consentita con riferimento a "tutti i carichi" affidati nel predetto periodo, compresi quelli:
contenuti in cartelle non ancora notificate;
interessati da provvedimenti di rateizzazione / sospensione;
già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.
Inoltre possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione (decadenza a causa di mancato / insufficiente / tardivo versamento di una delle rate previste nel piano di pagamento), i debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017 oggetto delle seguenti precedenti definizioni agevolate:
definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 ("rottamazione" ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 ("rottamazione-bis" ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica ("saldo e stralcio" ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
riapertura definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).
La "rottamazione-quater" è inoltre consentita:
limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a violazioni tributarie e degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali;
per i debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell'adozione di apposite delibere entro il 31.01.2023.
DOMANDA DI ADESIONE
La domanda va presentata in via telematica entro il 30.04.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata).
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, entro il 30.06.2023, comunica al contribuente l'accoglimento o il diniego della domanda. In particolare, la comunicazione:
in caso di accoglimento contiene l'indicazione:
di quanto dovuto per la definizione;
della scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta del contribuente (unica soluzione / rateale) contenuta nella domanda;
delle informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.