Nuova Comunicazione ENEA per ristrutturazioni
1. premessa
In relazione agli interventi di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. “bonus mobili”), il co. 2-bis, inserito dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone che: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali”.
Considerato che il fine del nuovo adempimento è quello di “effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi”, la comunicazione all’ENEA deve essere inviata soltanto per gli interventi di recupero che sono anche volti al risparmio energetico e non per tutti gli interventi di recupero di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Con la guida ENEA 21.11.2018 sono state riepilogate le informazioni necessarie per la trasmissione dei dati.
2. DECORRENZA
La disposizione contenuta nel citato co. 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 è entrata in vigore l’1.1.2018 (data di entrata in vigore della suddetta L. 205/2017).
Di conseguenza, la nuova comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa in relazione agli interventi ultimati a decorrere dall’1.1.2018.
3. Sito ENEA operativo dal 21.11.2018
Dal 21.11.2018, l’ENEA ha messo online il sito attraverso il quale è possibile trasmettere i dati relativi agli interventi di recupero edilizio (che permettono di fruire della detrazione IRPEF del 50% ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR) che determinano un risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.
Si tratta di interventi diversi da quelli che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65-50% ai sensi dei co. 347-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e successive integrazioni.
Il nuovo sito, disponibile all’indirizzo http://ristrutturazioni2018.enea.it, deve essere utilizzato per trasmettere telematicamente all’ENEA i dati degli interventi ultimati nell’anno 2018.
In relazione agli interventi ultimati negli anni successivi, il sito da utilizzare sarà oggetto di aggiornamento da parte dell’ENEA.
4. interventi che devono essere comunicati
La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa per tutti gli interventi contemplati dall’art. 16 del DL 63/2013 dai quali deriva un risparmio energetico.
La comunicazione deve essere quindi inviata per:
- gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR (art. 16 co. 1 del DL 63/2013);
- gli interventi antisismici relativi a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 50%, fino ad un ammontare massimo delle spese di 96.000,00 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (art. 16 co. 1-bis e 1-ter del DL 63/2013);
- gli interventi antisismici relativi a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare delle detrazioni IRPEF/IRES “potenziate” del 70% o dell’80%, a seconda che determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiori (art. 16 co. 1-quater del DL 63/2013);
- gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare delle detrazioni IRPEF/IRES “potenziate” del 75% o dell’85%, a seconda che determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiori (art. 16 co. 1-quinquies del DL 63/2013);
- l’acquisto dell’unità immobiliare compresa in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nelle zone a rischio sismico 1, che consente di beneficiare delle detrazioni dall’imposta del 75% o dell’85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi (art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013);
- l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) che, in quanto collegati ad interventi di recupero edilizio, consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (c.d. “bonus mobili”), nel limite massimo di spesa di 10.000,00 euro (per l’acquisto di soli mobili la comunicazione all’ENEA non deve essere inviata).
Nello specifico, devono essere comunicati:
Serramenti comprensivi di infissi
riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi
Coibentazioni delle strutture opache
riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno
riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno
Installazione o sostituzione di impianti tecnologici
installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti
sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto
sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto
pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto
sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto
microcogeneratori (Pe<50kWe)
scaldacqua a pompa di calore
generatori di calore a biomassa
sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze
installazione di sistemi di termoregolazione e building automation
impianti fotovoltaici
Elettrodomestici (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dall’1.1.2017 al fine di fruire del c.d. “bonus mobili”)
forni
frigoriferi
lavastoviglie
piani cottura elettrici
lavasciuga
lavatrici
Tali elettrodomestici per beneficiare del c.d. “ mobili” devono essere di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).
5. Soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione
La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale.
In alternativa, la comunicazione può essere trasmessa in qualità di intermediario (tecnico, amministratore, ecc., che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società).
6. Modalità di trasmissione
Analogamente a quanto p