Invio Certificazioni Uniche
Come noto, i sostituti d’imposta sono obbligati, entro il 7 MARZO 2018, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le certificazioni dei redditi corrisposti nell’anno precedente utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Agenzia stessa.
In caso di omessa/tardiva/errata presentazione è prevista una sanzione di euro 100,00 per ogni comunicazione.
La medesima certificazione, come avveniva in passato, dovrà comunque essere inviata al percipiente entro il 31 marzo (in questo caso anche in formato cartaceo o via posta elettronica certificata, ma comunque su modulistica conforme a quella approvata dall’Agenzia delle Entrate).