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Invio telematico corrispettivi

Come previsto dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, modificato dall’art. 17, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, a decorrere dall’ 01.01.2020 scatta l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per:

  • COMMERCIANTI AL MINUTO

  • ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (BAR, RISTORANTI…)

  • SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI DI SERVIZI EMETTENDO RICEVUTA FISCALE CARTACEA (PARRUCCHIERE, ESTETISTE, IDRAULICI, ELETTRICISTI ecc..)


La memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati va effettuato tramite nuovi Registratori di cassa Telematici, che devono essere censiti / attivati / messi in servizio da un laboratorio abilitato dall'Agenzia delle Entrate.

Prima dell’intervento del tecnico abilitato, l’esercente deve provvedere ad accreditarsi tramite l’apposita funzione disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario.

BONUS 50% NUOVI REGISTRATORI DI CASSA

In considerazione del fatto che, per assolvere l’adempimento in esame, i soggetti interessati si trovano a dover (alternativamente):

  • acquistare un nuovo misuratore fiscale con le funzioni di Registratore Telematico;

  • adattare, se possibile, quello già in uso, affinché possa essere utilizzato come Registratore telematico;

è stato previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto/adattamento degli strumenti in esame pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di € 250 in caso di acquisto ed € 50 in caso di adattamento.

Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24.


ULTIMI CHIARIMENTI


Per poter usufruire del CREDITO D’IMPOSTA per l’acquisto/adattamento del nuovo registratore di cassa è necessario che la relativa fattura sia pagata con MODALITÀ’ TRACCIABILI (no contanti).

Inoltre, è in corso di valutazione la possibilità di concedere il credito d’imposta ANCHE AI SOGGETTI FORFETTARI.


Non occorrerà più tenere il REGISTRO DEI CORRISPETTIVI; la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono infatti gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate in ciascun giorno. Inoltre, non sarà più necessaria la conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti (es. copie delle ricevute fiscali).


La VERIFICA PERIODICA dei registratori di cassa passa da annuale a BIENNALE.


È necessario possedere una CONNESSIONE INTERNET ATTIVA, almeno al momento della chiusura della cassa, poiché dopo questa operazione sarà l’apparecchio che in automatico predisporrà il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere ai server dell’Agenzia delle Entrate.

Se al momento della chiusura di cassa si dovessero avere problemi di connettività alla rete Internet, ci saranno 12 GIORNI DI TEMPO per ritrasmettere i dati.


In relazione ai PERIODI DI CHIUSURA dell’esercizio commerciale, non sarà necessario effettuare alcuna operazione con il registratore di cassa; sarà quest’ultimo che, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi del giorno di apertura, comunicherà le giornate di chiusura.


SANZIONI


La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o in caso di incompleta o non veritiera trasmissione, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (art. 6, comma 3 e art. 12, comma 2).

In particolare, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all'importo non correttamente documentato, con un minimo di € 500,00.

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