Novità fiscali 2025
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- 11 apr
- Tempo di lettura: 14 min
RIFORMA DELL’IRPEF E DETRAZIONI
Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF
Viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024. Anche per il periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:
- fino a 28.000 euro: 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
- oltre 50.000 euro: 43%.
Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili
Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:
- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992.
In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Rispetto alla precedente disciplina, viene ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.
Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi
Vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera. Vengono fatte salve le detrazioni IRPEF previste per gli ascendenti fiscalmente a carico (es. genitori o nonni).
Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all’estero
Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:
- ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- in relazione ai familiari residenti all’estero.
Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dal 01.01.2025 - Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico
Per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, le spese sostenute dal 01.01.2025, (salvo talune eccezioni: es. spese sanitarie, interessi su mutui contratti prima del 31.12.2024), sono detraibili fino ad un importo massimo, determinato moltiplicando un importo “base” per un coefficiente che varia in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente.
L’importo “base” è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 75.000 euro, ma non a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 100.000 euro.
Il coefficiente da utilizzare è pari a:
- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.
Interventi di recupero edilizio - Interventi di riduzione del rischio sismico (sisma bonus) - Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) - Spese sostenute dal 01.01.2025 – Aliquote
Per i proprietari o per i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione) che eseguono interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico su immobili adibiti ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete nella misura:
- del 50% per le spese sostenute nel 2025;
- del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
Per i medesimi interventi eseguiti dai proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nonché per quelli eseguiti da soggetti diversi (es. familiari conviventi, inquilini, comodatari ecc.), la detrazione IRPEF compete nella misura:
- del 36% per le spese sostenute nel 2025;
- del 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
Rimangono invariati i massimali di spesa già previsti per le singole tipologie di intervento.
In buona sostanza, per beneficiare dell’aliquota di detrazione del 50% per il 2025 e del 36% per il 2026 e 2027 sugli interventi di recupero edilizio, ecobonus e sisma bonus, devono sussistere entrambe le seguenti condizioni:
1. detenere la proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione);
2. adibire ad abitazione principale l’immobile.
In tutti gli altri casi, non spetta la maggior aliquota di detrazione.
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”, fino al 2024: 65% o 50%) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sisma bonus”, fino al 2024: dal 70% all’85%), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis TUIR.
Caldaie alimentate a combustibili fossili ESCLUSE dalle agevolazioni fiscali
Dall’1.1.2025, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, non godono più del “bonus casa”, di cui all’art. 16-bis del TUIR, né dell’“ecobonus”, di cui all’art. 14 del DL 63/2013.
Si fornisce qui di seguito uno schema esplicativo delle detrazioni ancora spettanti e di quelle escluse in tema di climatizzazione invernale.
Tipologia apparecchio | Tipologia intervento | Bonus Casa | Ecobonus |
Caldaia unica alimentata a combustibile fossile | Sostituzione | NO | NO |
Nuova installazione | NO | NO | |
Pompa di calore Climatizzatore | Sostituzione | SI | SI |
Nuova installazione | SI | NO | |
Sistemi ibridi | Sostituzione | SI | SI |
Nuova installazione | NO | NO | |
Scaldacqua pompa di calore | Sostituzione | SI | SI |
Nuova installazione | NO | NO | |
Collettori solari | Sostituzione | SI | SI |
Nuova installazione | SI | SI |
Bonus mobili 2025
Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16, comma 2, del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina. Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% fino ad un massimo di spesa di 5.000 euro.
Bonus elettrodomestici
Viene riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:
- l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell’Unione europea;
- vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
Il contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:
- in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico;
- comunque, per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.
Bonus verde
Non è più prevista la fruizione delle detrazioni IRPEF connesse al c.d. “Bonus Verde” a partire dal 01.01.2025 poiché la Legge di Bilancio 2025 non ne ha disposto la proroga.
NORME DI INTERESSE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Regime forfettario - Reddito di lavoro dipendente e requisiti di accesso e mantenimento regime forfettario
Il regime forfetario è stato oggetto di alcune modifiche ad opera della Finanziaria 2025.
La modifica principale riguarda l’aumento del limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da 30.000 euro a 35.000 euro per il solo anno 2025.
Pertanto, può usufruire del regime forfettario per il 2025, colui che, nel 2024, ha percepito redditi da lavoro dipendete e assimilati non superiori a 35.000 euro.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice
Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.09.2025.
I benefici fiscali si sostanziano:
- nell’imposizione sostitutiva dell’8,5% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
- nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: per il 60% entro il 30.09.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.
Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
L’agevolazione non ha effetto ai fini IVA che, pertanto, deve essere assolta secondo i criteri ordinari.
Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale
È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta. Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:
- sia alla data del 31.10.2024;
- sia alla data del 01.01.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione:
- posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- posseduti anche alla data del 01.01.2025.
Il regime agevolativo in commento prevede:
- l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Ai fini delle agevolazioni in esame:
- l’operazione deve avvenire tra il 01.01.2025 e il 31.05.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.06.2026.
L’agevolazione non ha effetto ai fini IVA che, pertanto, deve essere assolta secondo i criteri ordinari.
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per imprese e professionisti, delle spese di rappresentanza e degli omaggi
Dal 01.01.2025:
- i rimborsi, a favore di dipendenti, delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi/NCC non concorrono a formare il reddito del dipendente se il pagamento delle predette spese è effettuato dal dipendente tramite mezzi tracciabili;
- le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante taxi/NCC, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti mediante mezzi tracciabili;
- le spese di rappresentanza, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti mediante mezzi tracciabili.
Restano inoltre in vigore le ulteriori limitazioni già previste dalla normativa per queste tipologie di spese.
Imputazione temporale dei compensi
Nell’ambito dell'attuazione della Riforma fiscale, il Legislatore ha rivisto le modalità di imputazione dei compensi dei lavoratori autonomi nel caso in cui il cliente effettui il pagamento in un anno, operando contestualmente la ritenuta, ed il relativo accredito avvenga l’anno successivo.
Assume rilevanza il momento di effettuazione del pagamento del compenso e non il relativo accredito o incasso da parte del lavoratore autonomo. Pertanto, diversamente dal passato, rileva la data di effettuazione del bonifico da parte del cliente e non quella in cui l’importo è accreditato sul c/c del lavoratore autonomo.
Con tale modifica si realizza una corrispondenza tra le ritenute operate e dichiarate dal sostituto d’imposta nell'ambito della CU e i compensi con le relative ritenute subite dichiarati dal lavoratore autonomo nella propria dichiarazione dei redditi.
Per i compensi relativi ad operazioni per le quali il cliente non è tenuto ad operare la ritenuta (ad esempio, persona fisica “privato”, contribuente forfettario), come in passato, continua a rilevare il momento di incasso, in base al principio di cassa applicato dal lavoratore autonomo.
Reddito professionale: nuove regole per il trattamento dei rimborsi spese
Dal 01.01.2025 non concorrono a formare il reddito dei lavoratori autonomi:
- le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente (si ricorda che il riaddebito può essere considerato analitico se il documento di spesa è intestato al professionista, che ha sostenuto la spesa in ragione del mandato che gli è stato conferito dal committente, ovvero se ogni singolo documento di spesa viene puntualmente indicato in parcella e la somma addebitata corrisponde esattamente ai documenti);
- le spese relative all’esecuzione dell’incarico conferito, sostenute direttamente dal committente.
Naturalmente, di riflesso, queste spese non sono deducibili dal reddito del soggetto che le sostiene.
Queste somme non concorrono più alla formazione del reddito sia dal lato “attivo” che dal lato “passivo”.
Operativamente, l’addebito analitico delle spese in fattura comporta a partire dal 01.01.2025, la necessità di esporre distintamente le stesse rispetto all’oggetto della prestazione e dei compensi relativi a questa. Infatti, dal 01.01.2025, il rimborso delle spese:
- non è più soggetto né a rivalsa alla cassa professionale né a ritenuta alla fonte;
- continua ad essere soggetto ad IVA.
POS e Registratore telematico
Dal 2026 sarà obbligatorio connettere i sistemi di pagamento elettronico (Pos) ai Registratori Telematici in modo che tali dati siano simultaneamente a disposizione dell’Agenzia.
La novità non si riferisce soltanto a carte di credito o bancomat ma a tutti gli strumenti che facilitano l’uso della moneta elettronica anche attraverso app quali Revolut, Scalapay, etc.
Diventerà quindi sanzionabile l’omessa memorizzazione e trasmissione di pagamenti elettronici, compreso il mancato collegamento degli strumenti con cui il cliente paga il dovuto.
Modifica termini invio CU 2025 lavoro autonomo
Le Certificazioni Uniche di lavoro autonomo 2025 per il periodo d’imposta 2024, devono essere trasmesse telematicamente entro il temine del 31.03.2025.
Trattasi di una novità rispetto alle previgenti previsioni normative poiché precedentemente il termine era fissato al giorno 31.10.
NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Proroga divieto emissione di fattura elettronica per operatori sanitari
È stato prorogato dal 01.01.2025 al 31.03.2025 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati.
Per effetto di tale rinvio, fino al 31.03.2025, i soggetti che inviano al STS i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono trasmettere fatture elettroniche tramite lo SDI. Ciò significa che, fino a tale data, gli operatori sanitari dovranno emettere le fatture in formato cartaceo (oppure in formato elettronico ma senza utilizzare lo SDI come canale di invio) e continuare a trasmettere i dati al STS.
Proroga esenzione IVA Enti del Terzo Settore
È stato rinviato al 01.01.2026 il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi/cessioni di beni dagli enti associativi in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti dei propri soci/associati/partecipanti, dietro pagamento di corrispettivi specifici/contributi supplementari. Fino ad allora, associazioni e società sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare il regime di esclusione IVA per i corrispettivi specifici derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali.
NOVITÀ PER NUOVE ATTIVITÀ D’IMPRESA
Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS
I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS.
La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:
- imprenditori individuali o soci di società;
- collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.
Anche i soggetti in regime forfettario possono beneficiare dell’agevolazione.
La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.
L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.
Obbligo di PEC per gli amministratori di società costituitesi a partire dal 01.01.2025
Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese. A decorrere dal 01.01.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese. Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l’obbligo resti inadempiuto.
ALTRE NOVITÀ
Avvisi bonari
In caso di ricezione di avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, il termine per il versamento dell’importo dovuto o della prima rata viene portato da 30 a 60 giorni in caso di avviso cartaceo e da 60 a 90 giorni per gli avvisi telematici.
L’invio degli avvisi è sospeso ad agosto e dicembre e i termini di versamento sono sospesi dal 01/08 al 04/09 di ogni anno.
Imposta sostitutiva cripto-attività
È disposto l’aumento dal 26% al 33% dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze/altri proventi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR realizzate dal 01.01.2026 mediante rimborso/cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
Viene inoltre eliminata la soglia di esenzione di 2.000 euro sotto la quale le plusvalenze/altri proventi realizzati dal 01.01.2025 mediante rimborso/cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non sono soggette all’imposta sostitutiva (26% per il 2025 e 33% dal 2026).
Locazioni brevi e C.I.N.
Entro il 01.01.2025, i locatori o titolari della struttura ricettiva, dovevano richiedere e ottenere il C.I.N. tramite il portale BDSR messo a disposizione dal Ministero del Turismo.
Tale codice è obbligatorio per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche ed a contratti di locazione breve (inferiori a 30 giorni). Il C.I.N. dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento ed in ogni annuncio pubblicitario.
Tasso di interesse legale 2025
Dal 01.01.2025 il tasso di interesse legale passa dal 2,50% al 2%.
In particolare, la variazione ha effetto per la determinazione degli interessi dovuti in sede di regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento.
Agevolazione prima casa - Modifiche
Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere la medesima agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare di un nuovo immobile.
Pertanto, dal 01.01.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
Rateizzazione somme iscritte a ruolo dal 2025
Per le richieste di rateizzazione presentate a partire dal 01.01.2025, il contribuente che dichiara di trovarsi in temporanea difficoltà economico-finanziaria in presenza di somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, pari o inferiori a 120.000 euro, a fronte di una “semplice richiesta” può ottenere la rateizzazione del debito, come stabilito dal nuovo comma 1 del citato art. 19, fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate dal 01.01.2029.
Sempre in presenza di somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, pari o inferiori a 120.000 euro, qualora il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, come stabilito dal nuovo comma 1.1 del citato art. 19, la rateazione può essere concessa:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 01.01.2029.
Di fatto, in caso di somme fino a 120.000 euro, al fine di ottenere un numero di rate superiore a 84 e fino a 120 è necessario documentare la predetta situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
In caso di somme superiori a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, il citato comma 1.1 consente la rateazione fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta, solo a condizione che il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Somme | Richieste | Presentate fino al 31.12.2024 | Presentate dal 01.01.2025 | ||
2025 - 2026 | 2027 - 2028 | dal 2029 | |||
Pari o inferiori a 120.000 euro | non documentate | max 72 rate | max 84 rate | max 96 rate | max 108 rate |
documentate | da 85 a 120 rate | da 97 a 120 rate | da 109 a 120 rate | ||
Superiori a 120.000 euro | documentate | max 72 rate | max 120 rate |
La documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà è differente a seconda della tipologia di contribuente richiedente.
Sul sito Internet https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/ è possibile verificare preliminarmente, in presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il numero massimo di rate concedibili in relazione all’ammontare del debito nonché “l’importo indicativo della rata”.
La rateizzazione non può essere concessa con riferimento alle somme:
a) già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate previsto. Tale preclusione:
- opera in via definitiva in caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16.07.2022; in tal caso il debito ricompreso nelle rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;
- può essere sanata se il debito era ricompreso in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15.07.2022. In tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all’importo delle rate scadute della precedente rateizzazione non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta;
b) riferite ai c.d. “debiti non dilazionabili”, ossia debiti che, per caratteristiche o ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili (ad esempio, violazioni di specifiche norme doganali o recupero aiuti di Stato);
c) affidate da Enti che non hanno delegato all’Agenzia delle Entrate - Riscossione la competenza di rateizzare i relativi crediti;
d) oggetto della c.d. “Rottamazione-ter” o “Saldo e stralcio” ex artt. 3 e 5, DL 119/2018, art. 1, commi 190 e 193, Legge 145/2018 e art. 16-bis, DL n. 34/2019, per le quali si è determinata l’inefficacia della stessa per mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dal 2020 e non sia stata presentata e accolta una dichiarazione di adesione alla c.d. “Rottamazione-quater”.
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