Novità Fiscali 2020
BONUS RISTRUTTURAZIONE, RISPARMIO ENERGETICO, VERDE E MOBILI
Sono confermate per l’anno 2020, alle stesse condizioni già esistenti, le detrazioni fiscali:
del 50%, su un importo massimo di euro 96.000,00, per interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni);
del 65% o del 50%, in funzione del lavoro effettuato, per interventi di riqualificazione energetica;
del 36%, su un importo massimo di euro 5.000,00, per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte.
È altresì confermata la detrazione del 50% sulla spesa massima di euro 10.000,00 per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Per usufruire di tale detrazione nell’anno 2020, i lavori di ristrutturazione devono essere iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2019.
Dal 2020 non è più possibile cedere la detrazione al fornitore che ha eseguito l’intervento in cambio di uno sconto applicato in fattura.
BONUS FACCIATE
Per l’anno 2020 è introdotta una nuova detrazione pari al 90% delle spese sostenute (senza limite di spesa) per interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.
Danno diritto all’agevolazione anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L’agevolazione può essere usufruita esclusivamente per gli interventi su immobili che sono ubicati nelle zone A (centro storico) o B (zona di completamento), secondo la classificazione del PGT. Si raccomanda di verificare tale condizione, prima di eseguire l’intervento, tramite il tecnico che segue i lavori.
ONERI DETRAIBILI
A decorrere dal 1 gennaio 2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le spese indicate all’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il pagamento deve avvenire mediante sistema tracciabile (bonifico, assegno bancario o circolare, carta di credito, carta prepagata).
La disposizione non si applica (ed è quindi possibile il pagamento in contanti):
all’acquisto di medicinali o dispositivi medici;
alle prestazioni sanitarie rese da strutture convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.
A titolo esemplificativo, dovranno quindi essere pagate con strumento tracciabile le seguenti tipologie di spese detraibili:
prestazioni sanitarie rese da medici, farmacie e strutture sanitarie non convenzionate con il SSN (es. visita medica specialista, visita oculistica presso ottico, visita dentistica);
spese per l’iscrizione scolastica;
spese per attività sportive;
spese per la frequenza di asili nido;
premi assicurativi sulla vita o contro gli infortuni;
spese veterinarie;
spese funebri;
erogazioni liberali a favore di Onlus e altre associazioni o fondazioni.
Resta fermo che, per determinate tipologie di spesa (es. bonus ristrutturazione o risparmio energetico), l’unico mezzo di pagamento idoneo resta il cd. “bonifico parlante”.
In linea generale, la quasi totalità delle detrazioni diventa subordinata al pagamento tramite strumento tracciabile.
Si suggerisce, quindi, di pagare le spese potenzialmente detraibili a mezzo di strumenti tracciabili e di conservare il documento attestante l’avvenuto pagamento.
SPESE VETERINARIE
Dal 1 gennaio 2020, la detrazione del 19% per le spese veterinarie si applica fino ad una spesa massima di euro 500,00 (in precedenza euro 387,34), con una franchigia di euro 129,11.
REGIME FORFETARIO
La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti per poter applicare il regime forfetario.
In particolare, le modifiche riguardano le condizioni di accesso/mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari dovranno “ritornare” nel regime ordinario nel 2020.
In sintesi è previsto:
il mantenimento del limite di ricavi/compensi dell’anno precedente pari ad euro 65.000,00;
l’impossibilità di applicare il regime forfetario per coloro che sostengono spese per lavoro (dipendenti, collaboratori, lavoratori occasionali) per oltre euro 20.000,00 annui;
l’impossibilità di applicare il regime forfetario per coloro che possiedono redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori ad euro 30.000,00.
Per coloro che applicano il regime forfetario viene incentivato l’utilizzo della fattura elettronica (facoltativa): il contribuente forfetario che emetterà solamente fatture elettroniche beneficerà della riduzione di un anno dei termini dell’accertamento fiscale.
MAXI E IPER AMMORTAMENTO
A partire dal 2020 è abolita l’agevolazione nota come maxi (o iper) ammortamento e relativa all’acquisto di beni strumentali nuovi.
Tale agevolazione potrà comunque essere fruita per i beni strumentali nuovi acquistati entro il 30 giugno 2020, a condizione che il bene sia stato ordinato entro il 31 dicembre 2019 e sia stato pagato un acconto pari almeno al 20%.
CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI
Il maxi e iper ammortamento sono sostituiti da un credito d’imposta riconosciuto alle imprese che, dal 1 gennaio 2020:
fino al 31 dicembre 2020; o
fino al 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.
I soggetti beneficiari del credito d’imposta, così come l’elenco dei beni il cui acquisto dà diritto all’agevolazione, ricalcano quanto già previsto in tema di maxi ammortamento.
Il credito d’imposta è pari al 6% del costo di acquisto e potrà essere utilizzato in compensazione in cinque quote annuali.
Per investimenti ad altissimo contenuto tecnologico (es. impianti robotizzati e automatizzati) è prevista una misura maggiorata (15%, 20% o 40%) per il credito d’imposta.
A differenza di maxi e iper ammortamento, il credito d’imposta è subordinato alla presentazione di una domanda al Ministero per lo Sviluppo Economico. Allo stato attuale non sono ancora state definite le modalità di presentazione della domanda.
Le fatture con le quali si acquista un bene per il quale si intende usufruire del credito d’imposta dovranno riportare gli estremi della legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019, art. 1, commi da 184 a 197).
Si consiglia di far inserire tale dicitura direttamente dal fornitore, al momento di emissione della fattura elettronica.