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Imposta di bollo su fatture elettroniche


Come noto, in presenza di fatture emesse senza Iva, di importo superiore ad € 77,47, va assolta l’imposta di bollo pari ad € 2,00.

Con il recente DM 28.12.2018, pubblicato sulla G.U. 07.01.2019, n. 5, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta a seguito dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica.

Il pagamento dell’imposta relativa a tali documenti, emessi in ciascun trimestre, deve essere effettuato ENTRO IL GIORNO 20 DEL PRIMO MESE SUCCESSIVO.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate comunica l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, riportando tale informazione all'interno dell’area riservata di ogni soggetto, presente sul sito stesso dell’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento può essere effettuato con addebito diretto su c/c oppure tramite modello F24.

Sulle fatture elettroniche va apposta la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17.06.2014”.

Il primo versamento, pertanto, relativo al 1° trimestre 2019, dovrà essere effettuato entro il prossimo 23.04.2019; lo Studio provvederà a comunicare a ciascun cliente il relativo importo.

PRECISIAMO CHE TALI DISPOSIZIONI RIGUARDANO SOLAMENTE LE FATTURE ELETTRONICHE; restano quindi escluse le fatture emesse da soggetti minimi/forfettari o per le quali viene effettuata la Comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria (medici, odontoiatri, psicologi ecc…). In questi casi, la marca da bollo va applicata fisicamente sui documenti, oppure versata virtualmente secondo le vecchie modalità (per chi aveva già richiesto l’apposita autorizzazione).


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