Novità Fatturazione Elettronica
Come noto, la Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria:
dall’ 01.07.2018 per le seguenti operazioni:
acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica Amministrazione;
dall’ 01.01.2019 per tutti gli operatori residenti, stabiliti/identificati in Italia, ad eccezione dei contribuenti minimi/forfetari.
La stessa Finanziaria 2018 ha inoltre previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costo, per il pagamento degli acquisti di carburante devono essere utilizzati strumenti “tracciabili” (assegni bancari/postali/circolari, vaglia cambiari/postali, addebito diretto, bonifico bancario/postale, bollettino postale, carte di debito/credito/prepagate)
Recenti chiarimenti prevedono per i carburanti un doppio regime:
Sarà possibile utilizzare ancora la SCHEDA CARBURANTE fino al 31.12.2018, fermo restando che per ottenere la detrazione dell’Iva e deduzione del costo bisognerà pagare con strumenti tracciabili (assegni bancari/postali/circolari, vaglia cambiari/postali, addebito diretto, bonifico bancario/postale, bollettino postale, carte di debito/credito/prepagate)
Il nuovo sistema della fatturazione elettronica potrà comunque essere utilizzato da professionisti ed imprese.
PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI/SUBCONTRAENTI APPALTI PUBBLICI
Ai sensi dell’art. 1, comma 917, Finanziaria 2018 l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica è anticipato all’01.07.2018 anche relativamente alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori /subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto pubblico di lavori /servizi / forniture.
Per filiera di imprese si intende “l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.
Sul punto nella Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia precisa che la disposizione in esame è applicabile soltanto nei rapporti (appalti e /o altri contratti) “diretti” tra il titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui lo stesso si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.