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Novità 2018 gestione personale dipendente


INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

La Legge di Bilancio 2018 disciplina un nuovo incentivo all’occupazione, per un periodo massimo di trentasei mesi, destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, soggetti con età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.

Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età, a parità delle altre condizioni.

L’incentivo consiste:

• nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,

• per un periodo massimo di 36 mesi,

• nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell’esonero, entro i 6 mesi dall'assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita dell’incentivo stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.

Lo sgravio diventa totale nel caso in cui le imprese operino in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sicilia, oppure se le imprese assumono studenti che abbiano già svolto attività di alternanza scuola-lavoro presso la stessa azienda.

BONUS 80 EURO

Con la Legge di Stabilità per il 2018 è stato previsto un incremento di 600,00 Euro dei limiti di reddito di riferimento per la determinazione dell’importo spettante a titolo di Credito Bonus Irpef ex art.1 DL N.66/2014.

Di conseguenza con un reddito complessivo annuo inferiore a 24.600 Euro il dipendente ha diritto all’intero bonus di 960,00 Euro annui, diviso in 12 quote mensili da 80,00 Euro.

A partire da un reddito complessivo di 24.600 Euro l’importo del bonus va a diminuire fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 26.600 euro.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

A far data dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione, nonché ogni anticipazione di essa, per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 Euro.

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro /committenti andrà corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando 1 dei seguenti mezzi:

• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

• strumenti di pagamento elettronico;

• pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;

• emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

CONGEDO PARENTALE 2018

La Legge n. 232/2016 ha stabilito, per l’anno 2018, che i padri lavoratori dipendenti hanno diritto:

• ad un congedo obbligatorio della durata di 4 giorni, che possono essere goduti anche in maniera non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio,

• ad un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

I congedi in parola spettano in relazione ai figli nati, adottati o affidati a partire dal 1° gennaio 2018.

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione.

Analogamente alle altre prestazioni a carico INPS, l’indennità in esame è corrisposta, di norma, dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziale.

Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso. In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare alla stessa una dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.

Le giornate di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) non possono essere frazionate ad ore.


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