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Detraibilità IVA


Con circolare del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le nuove modalità di esercizio del diritto di detrazione dell’IVA assolta sulle fatture di acquisto.

Come previsto dalla nuova formulazione degli articoli 19 e 25 del D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione può essere esercitato nel momento in cui sussistono entrambe le seguenti condizioni:

  1. l’imposta diventa esigibile, cioè quando si verifica la prima delle seguenti fattispecie:

  2. sono stati consegnati i beni acquistati;

  3. è stato pagato il prezzo;

  4. è stata emessa la fattura;

  5. si è possesso della fattura emessa dal venditore.

Ovviamente, le fatture di acquisto non riportano la data di ricezione da parte dell’acquirente. Si chiede, pertanto, di riportare manualmente sulle medesime quando è avvenuta la ricezione (es. “Ricevuta il …”). In difetto di tale indicazione, lo Studio provvederà alla registrazione del documento con riferimento al giorno di emissione della fattura, declinando ogni responsabilità in merito.


 
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