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Lotteria degli scontrini

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio degli scontrini elettronici, la Finanziaria 2017 ha introdotto la c.d. “lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità da parte dei contribuenti PERSONE FISICHE residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall'attività di impresa, di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti da una lotteria nazionale.

Con l’art. 18, DL n. 119/2018 l’avvio della lotteria è stato previsto a decorrere dall’01.01.2020.

Sono ESCLUSI, fino al 30/06/2020, i soggetti già tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, come medici e farmacie.


Il cedente/prestatore, al fine di consentire al proprio cliente di partecipare alla lotteria, deve disporre di un registratore telematico in grado, anche mediante lettura ottica, di acquisire il “codice lotteria” comunicato dal cliente; si tratta di un codice identificativo univoco che il consumatore finale genera attraverso il “portale della lotteria” sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di reso o annullo, relativo ai documenti commerciali precedentemente trasmessi, deve essere comunicata all'Agenzia della Entrate anche tale operazione.


Il servizio preposto alla trasmissione dei dati lotteria potrà essere eseguito solo da dispositivi con stato “IN_SERVIZIO”, che viene impostato con la PRIMA trasmissione del tracciato dei corrispettivi giornalieri. Pertanto, una volta che viene attivato il Registratore di cassa Telematico, il primo tracciato da trasmettere sarà quello relativo ai dati dei CORRISPETTIVI GIORNALIERI (per modificare lo stato); successivamente possono essere effettuate le trasmissioni relative ai documenti finalizzati alla lotteria.


Al fine di evitare la concentrazione di trasmissione negli orari di apertura e/o chiusura delle casse, la trasmissione dei dati lotteria avviene utilizzando un ORARIO CASUALE nell'arco della giornata di emissione dei documenti commerciali.


Il file trasmesso è sottoposto ad una fase di verifica, che può produrre un esito di accoglimento oppure di SCARTO dell’intera fornitura. In quest’ultimo caso, i files contenenti i dati di tutte le singole operazioni saranno ritenuti NON VALIDI ai fini della lotteria; si raccomanda quindi di prestare attenzione all'esito della trasmissione.


SANZIONI


Il DL n. 124/2019 ha previsto la sanzione da € 100 a € 500 in capo all'esercente che al momento dell’acquisto RIFIUTA il codice lotteria del contribuente oppure NON TRASMETTE all'Agenzia Entrate i dati della singola operazione.



Si fa presente che saranno attribuiti PREMI anche agli ESERCENTI che hanno certificato le cessioni di beni/prestazioni di servizi tramite l’invio telematico dei corrispettivi.

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